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Crisi Ucraina : info utili per la regolarizzazione

INFORMAZIONI GENERALI:

  • Ricordiamo che chi entra in Italia in esenzione di visto ha l’obbligo di effettuare la “dichiarazione di presenza” entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. Tale dichiarazione è assolta con apposizione del timbro su passaporto se si arriva direttamente in Italia come primo approdo. Se si arriva in Italia provenendo da un precedente Paese Area Schengen è invece necessario rendere in commissariato o presso i carabinieri o la polizia municipale la dichiarazione di presenza entro i primi 8 giorni dall’arrivo in Italia. Quindi le cittadine e i cittadini ucraini che non hanno alcun timbro sul passaporto o hanno un timbro di un altro stato europeo devono presentare la dichiarazione di presenza.
  • Chi fornisce ospitalità invece ha l’obbligo di presentare “dichiarazione di ospitalità” entro 48 ore recandosi presso un commissariato, o carabinieri o polizia municipale, con copia dei documenti di identità delle persone ospitate.
  • A seguito  della decisione europea riguardante la “protezione temporanea” verrà riconosciuto alle persone che fuggono dall’Ucraina il diritto di chiedere un permesso di soggiorno valido per un periodo di un annoprorogabile di sei mesi per due volte (quindi questo permesso consentirà di soggiornare per un tempo massimo complessivo di 2 anni). La scelta del Paese UE in cui soggiornare sarà soggetta al consenso della persona interessata, nell’ambito delle quote che ciascuno Stato comunicherà di poter accogliere. Gli stranieri accolti potranno studiare e lavorare, ricevere assistenza sanitaria e, se necessario, un alloggio da parte dello Stato di soggiorno. Si evidenzia che non è stato ancora emanato il D.P.C.M. per l’applicazione della protezione temporanea in Italia, a seguito della Decisone esecutiva del Consiglio (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022.
  • Per quanto riguarda le cittadine e i cittadini ucraini che fanno domanda d’asilo in Italia, con il DECRETO 9 marzo 2022 Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2022) l’Ucraina è stata sospesa dalla lista dei “Paesi di origine sicuri” fino  al  31  dicembre  2022.
  • Cittadine e i cittadini ucraini che si trovano già in Italia, se non hanno già intrapreso altre strade per regolarizzarsi, ad es. sanatoria, possono certamente fare richiesta di protezione internazionale.

 

  • Per quanto riguarda SANATORIA 2020:

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare dell’8 marzo 2022 n. 1521 indirizzata agli Ispettorati territoriali, con la quale raccomanda di assicurare priorità alle pratiche di emersione dei rapporti di lavoro riferite a cittadini di nazionalità ucraina.